FLC CGIL CUNEO – Comunicato del 01° dicembre 2023

Scuola, applicazione nuovi compensi orari previsti dal CCNL 2019-2021

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Circola un documento sull’applicazione del CCNL 2019-2021 che sostiene quanto segue:

  • non sarebbe corretto sottoscrivere contratti di scuola prevedendo un compenso orario basato sugli importi vigenti attualmente per le attività svolte nei mesi di settembre/dicembre 2023 e prevedere un accantonamento per adeguare i compensi orari delle attività svolte nei mesi di gennaio/agosto 2024 ai nuovi importi contemplati dal CCNL sottoscritto il 14 luglio 2023 che a breve sarà firmato in via definitiva
  • bisogna attenersi al CCNL vigente anche perché si deve rispettare il CCNI che regola il FMOF per l’anno scolastico 2023/2024 sottoscritto in via definitiva l’8 settembre 2023: sarebbe illegittimo presumere che vi saranno nuovi importi sulla base di un Contratto ancora inesistente, se si determina una nuova situazione con la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 allora si dovrà rimodulare il CCNI 2023/2024 citato
  • non è previsto nessun incremento delle risorse del FMOF per cui la conseguenza dell’aumento dei compensi orari sarà la diminuzione delle attività aggiuntive
  • una volta sottoscritto il contratto integrativo d’Istituto, che si deve firmare entro novembre 2023, non si deve ritornare a contrattare sulla base del nuovo CCNL nel frattempo siglato in via definitiva.

 SONO AFFERMAZIONI TUTTE SCORRETTE E DA NON PRENDERE MINIMAMENTE IN CONSIDERAZIONE PERCHÉ…

È imprescindibile considerare dinamicamente la situazione attuale dal momento che l’anno scolastico, dal punto di vista contrattuale, sarà scandito da due fasi: la prima antecedente la firma definitiva CCNL 2019-21 e la seconda successiva a quella firma. Ciò comporta che dopo la sottoscrizione definitiva, necessariamente, le attività aggiuntive dovranno essere pagate con i nuovi importi previsti dal nuovo contratto. Infatti il CCNL del 14 luglio 2023 dice espressamente: i nuovi compensi orari decorrono dal 1 gennaio 2024.

Nessuno nega che occorra attenersi al CCNL vigente al momento di avviare la trattativa di scuola applicando naturalmente il CCNI dell’8 settembre 2023 ma, per evitare di trovarsi in difficoltà successivamente, non si può non fare i conti con la situazione che si determinerà dal 1°gennaio 2024, quando, una volta sottoscritto il CCNL in via definitiva, i compensi saranno incrementati. Dunque, buon senso vuole che si accantoni una somma (il 10% è la nostra indicazione) per retribuire i compensi orari per le attività svolte dal primo gennaio 2024. Non è illegittimo presumere che vi saranno nuovi importi sulla base di un CCNL che ancora deve essere sottoscritto. È semplicemente misura cautelativa creare le condizioni per evitare un contenzioso che sarebbe inevitabile se si applicassero anche per i mesi del 2024 i vecchi compensi.

Non sarà necessario rimodulare il CCNI dell’8 settembre 2023. Il CCNI si adegua automaticamente al CCNL perché è gerarchicamente dipendente dal CCNL. È ben vero che non sono previsti incrementi del FMOF e che le attività dell’anno scolastico in corso dovranno subire delle rimodulazioni ma questo è dovuto al fatto che il Governo non ha voluto incrementare le risorse dedicate al FMOF e anzi il più delle volte le ha decurtate con vari improvvidi interventi autoritativi e invasivi delle prerogative contrattuali. E il personale, che dal 2007 svolge attività aggiuntive sempre con gli stessi importi, non può farsi carico delle scelte del Governo che non si cura della qualità del servizio. L’incremento dei compensi ha il pregio di difendere i lavoratori e di costringere la controparte a fare i conti con il danno all’azione scolastica determinato dal suo comportamento. 

Non è necessario, una volta sottoscritto il Contratto d’Istituto, riaprire la contrattazione sulla base del nuovo CCNL nel frattempo sottoscritto. L’accantonamento del 10% serve proprio a questo: il Contratto di Scuola sottoscritto in questi giorni applicherà i nuovi compensi avvalendosi dell’accantonamento.
Del resto non è vero che il Contratto d’Istituto deve chiudersi entro il 30 novembre: questa è una data ordinatoria ma non perentoria perché, se così non fosse, ne sarebbe lesa gravemente la libertà delle parti negoziali.

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