CISL Scuola Piemonte – News letter del 20 gennaio 2026

SPECIALE RICORSI

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RPD – CIA

Riconosciuto il risarcimento a una docente di religione per mancata stabilizzazione
La Cisl Scuola Piemonte Orientale vince il ricorso a Novara
(ANSA) – TORINO, 16 GEN – Il Tribunale di Novara ha riconosciuto il risarcimento del danno a una docente di religione cattolica neo-assunta in ruolo per utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta della prima applicazione sul territorio nazionale della sentenza della Suprema Corte di Cassazione 30779 del 23 novembre 2025. Lo rende noto la Cisl Scuola Piemonte Orientale.
Il giudice del lavoro, ribadendo che il concorso con il quale sono stati assunti in ruolo i docenti non sana la precedente reiterazione dei contratti a termine, ha riconosciuto un risarcimento pari a ventiquattro mensilità. La vertenza è stata patrocinata dall’avvocato Francesca Cacopardo su incarico della Cisl Scuola Piemonte Orientale. “Siamo a disposizione di tutti coloro che vorranno intraprendere questa vertenza” spiega Domenico Amoruso, segretario generale Cisl Scuola Piemonte Orientale “al fine di tutelare tutti i diritti dei nostri associati e di coloro che vorranno affidarsi a noi”.
Il termine di impugnazione dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dagli insegnati di religione cattolica assunti nell’anno 2025-2026 scadrà il 25 febbraio 2026.
“Il nostro impegno – prosegue la segretaria generale Cisl Scuola Piemonte, Claudia Zanella – continuerà incessantemente sino a che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avrà sanato la piaga del precariato fornendo stabilità ai lavoratori della scuola e trovando nuove soluzioni per il reclutamento del personale”. (ANSA).

 

RPD – CIA

Con una recente Ordinanza la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto anche ai docenti supplenti brevi e saltuari il diritto a percepire la “Retribuzione Professionale Docenti”, la cui corresponsione ad oggi viene riservata invece ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato e determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione, quindi, dei supplenti brevi e saltuari. La Suprema Corte di Cassazione ha di fatto confermato il principio della piena equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato ai fini del diritto all’intero assegno tabellare, compresi quindi la Retribuzione Professionale Docenti per il personale docente e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA. 
La pronuncia della Corte di Cassazione non estende però in automatico i propri effetti “erga omnes”, ma vale solo per il caso giudicato. 
I SUPPLENTI BREVI E SALTUARI per vedersi riconosciuto il diritto alla RPD e al CIA devono pertanto attivare specifico ricorso individuale innanzi il Giudice del Lavoro.

CLICCA QUI SE SEI INTERESSATO AL RICORSO

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

L’iniziativa  è rivolta al PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO OLTRE I 36 MESI DI SERVIZIO SU INCARICO ANNUALE AL 31.08

al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte del Ministero dell’Istruzione.
L’INIZIATIVA E’ RIVOLTA SIA AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHE AL PERSONALE ASSUNTO IN RUOLO DALL’1.09.2025 MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO – scadenza 25 febbraio.

 

SUPPLENTI ATA E DOCENTI

Il ricorso è rivolto al PERSONALE DECENTE ED ATA CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO OLTRE I 36 MESI DI SERVIZIO SU INCARICO ANNUALE AL 31.08 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte del Ministero dell’Istruzione  e del Merito
L’INIZIATIVA E’ RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO.

 

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

l’iniziativa è rivolta al personale DOCENTE ed ATA per il controllo dei decreti di ricostruzione della carriera al fine di valutare se il Ministero dell’Istruzione ha correttamente valutato i servizi pre-ruolo prestati dai lavoratori con contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo o se ha correttamente valutato integralmente il periodo nei precedenti ruoli.
Ad oggi risulta ancora che il Ministero dell’Istruzione, al momento della ricostruzione di carriera, valuta tale periodo per intero solo per i primi 4 anni, mentre la parte eccedente viene riconosciuta per soli 2/3 ai fini giuridici ed economici e il restante 1/3 ai soli fini economici.
Questo computo dei servizi comporta un grave danno per il lavoratore in termini di retribuzione nonché di effetti legati all’anzianità effettivamente maturata con gravi ripercussioni sia sul trattamento di fine rapporto sia sui versamenti contributivi sia sulla successiva quota di pensione.