ANIEF -Interruzione prescrizione “Carta elettronica del docente”.

Il Ministero continua a non riconoscere ai docenti precari i 500 € annui previsti dalla “Carta elettronica del docente”.

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Nonostante le importanti sentenze ottenute dall’ANIEF presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, ordinanza del 18 maggio 2022, causa C 450/21) e la Corte di Cassazione (Cass. Sez. lav., n. 29961 del 27/10/2023), il Ministero continua a non riconoscere ai docenti precari i 500 € annui previsti dalla “Carta elettronica del docente”.

 

Inoltre, il Governo non ha prorogato la disposizione dell’art. 15 del DL n. 69/2023 (convertito in legge con L. 10 agosto 2023, n. 103), che per il 2023 estendeva la Carta elettronica anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Di conseguenza, nell’a.s. 2024/25, nemmeno i docenti con supplenza fino al 31 agosto potranno beneficiare della Carta docente.

Per ottenere la Carta Docente, che può essere richiesta entro 5 anni dalla scadenza, è necessario interrompere la prescrizione inviando la diffida allegata tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento oppure via PEC al Ministero entro il 31 agosto 2024.

Gli indirizzi PEC sono:

  • dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
  • dppr@postacert.istruzione.it
  • dgruf@postacert.istruzione.it

 

Invitiamo i dirigenti scolastici a portare a conoscenza di tutto il personale docente questa comunicazione, pubblicandola all’albo online e inviandola alle e-mail personali dei docenti, in conformità agli artt. 14, 25 e 26 della legge n. 300/70, all’art. 5 del CCNQ 04.12.2017, alla L. n. 69/2009 e al D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012.
La Cassazione ha stabilito che l’art. 25 della L. n. 300 del 1970, che garantisce il diritto delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di affiggere comunicati in appositi spazi all’interno dell’unità produttiva, deve essere adeguato ai tempi moderni. L’uso della posta elettronica personale è considerato un aggiornamento necessario per garantire l’efficacia dell’attività sindacale (Cass. Sez. lav., 05/12/2022, n. 35644).

 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento invitiamo il personale a rivolgersi agli Uffici dell’Anief.

— 
Cordialmente 

Prof. Marcello Pacifico
Segreteria Nazionale Anief

www.anief.org

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